Art. 1923 c.c. e Impignorabilità delle Polizze Vita: Cosa Dice la Giurisprudenza

Immagine di una polizza assicurativa sulla vita con simboli legali e di bilancio.

L’articolo 1923 del Codice Civile stabilisce che, salvo eccezioni previste, le somme dovute dall’assicuratore al contraente o beneficiario in caso di polizza vita non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Ma la realtà giurisprudenziale è più sfaccettata: vediamo insieme i principali orientamenti.

 

1. Principio base e finalità previdenziale

  • La Cassazione a Sezioni Unite (n. 8271/2008) ha chiarito che la norma tutela la funzione previdenziale e di risparmio delle polizze vita, come parte del “terzo pilastro” previdenziale
  • Recentemente (Cass. n. 9418/2024), la Suprema Corte ha ribadito che persino le unit-linked, con componente finanziaria, possono godere dell’impignorabilità se hanno finalità previdenziale

 

2. Distinzione tra polizze previdenziali e finanziarie

  • Le polizze esclusivamente finanziarie (unit‐linked pure, index‐linked senza garanzia minima) non rientrano nella tutela dell’art. 1923: sono equiparate a investimenti finanziari e, quindi, impignorabili solo se garantiscono un elemento demografico o previdenziale
  • Per esempio, Cassazione penale n. 47012/2017 e Tribunale di Milano (2014) hanno ammesso il pignoramento di polizze riscatto‑oriented, escluse dalla funzione previdenziale

 

3. Esempio pratico: Tribunale di Ascoli Piceno 146/2024

  • In un caso recente (Tribunale Ascoli Piceno, sentenza n. 146/2024), è stato accertato l’ordinario divieto di pignorabilità per somma dovuta in polizza determinata legittimamente come “crediti verso assicuratore”
  • Il Tribunale ha ribadito la portata del principio costitutivo: “i principi di tutela della previdenza e del risparmio… costituiscono una rilevanza di carattere costituzionale

 

4. Limiti residuali dell’impignorabilità

  • Il comma 2 dell’art. 1923 c.c. mantiene salve le azioni revocatorie (ordinaria/fallimentare): se i premi pagati pregiudicano i creditori, tali somme possono essere recuperate.

Inoltre, in ambito penale, le polizze vita possono essere oggetto di sequestro preventivo o confisca a fini penali: l’impignorabilità non opera sulle misure cautelari penali

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